lunedì 22 dicembre 2008

Ricorso Mattia. Il Tar: "Censure generiche" e "mere ipotesi". Mattia "ha solo tentato di immaginare come dovessero essere le schede annullate..."

Di seguito il testo della sentenza del Tar di Catania con la quale il ricorso elettorale di Mattia è stato dichiarato inammissibile:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1797 del 2008, proposto da: Mattia Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Virzi', con domicilio eletto presso Angelo Bonura in Catania, via Canfora, 126;
contro
Comune di piazza Armerina (En), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, 37; Ass.To Reg.Le Famiglia, Politiche Sociali, Autonomie Locali, Ufficio Centrale Elettorale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Adamo Ilenia Maria Sarita, Calamaro Riccardo, Centonze Calogero, Grillo Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Mania, con domicilio eletto presso Giovanni Mania in Catania, via V.Giuffrida, 37; Azzolina Francesco, Capizzi Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Maria Mela, con domicilio eletto presso Pietro Maria Mela in Catania, via E. Pantano, 93; Catalano Giuseppe, Cursale Calogero, Failla Calisto, Falcone Giuseppe, Filetti Vincenzo, Fioriglio Basilio, Gagliano Carmelo, Paternico' Rosario, Picicuto Ivan, Trebastoni Michelangelo, Vitali Filippo; Lotario Eduardo, Monasteri Fabio, Venezia Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Calanni Fraccono, con domicilio eletto presso Rosario Calanni Fraccono in Catania, via V. Giuffrida, 37; Nigrelli Fausto Carmelo, rappresentato e difeso dall'avv. Harald Bonura, con domicilio eletto presso Harald Bonura in Catania, viale XX Settembre, 70;
per l'annullamento
- delle operazioni elettorali, dei verbali dell’Ufficio Elettorale Centrale e dei risultati elettorali relativi alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Piazza Armerina tenutesi il 15/16 giugno 2008 e 29/30 giugno 2008, nonché del verbale delle operazioni elettorali e di proclamazione alla carica di Sindaco del Dr. Nigrelli Fausto Carmelo ed alla carica di Consiglieri comunali dei citati controinteressati, nella parte in cui al Nigrelli Fausto Carmelo sono stati attribuiti voti validi 5.326 anziché 5.312, nonché nella parte in cui sono stati attribuiti al ricorrente 5.253, voti validi anzicchè 5.396, che per effetto della maggiore cifra elettorale andava proclamato eletto alla carica di Sindaco al posto del primo, con conseguente attribuzione alle liste collegate al candidato Mattia di 12 consiglieri anzicchè 5;
-degli atti endoprocedimentali, preparatori e istruttori, nonché di ogni provvedimento successivo, connesso e/o consequenziale, sconosciuto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di piazza Armerina (En);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ass.To Reg.Le Famiglia, Politiche Sociali, Autonomie Locali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Centrale Elettorale;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Adamo Ilenia Maria Sarita;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azzolina Francesco;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Calamaro Riccardo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Capizzi Giuseppe;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Centonze Calogero;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Grillo Giuseppe;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lotario Eduardo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Nigrelli Fausto Carmelo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Monasteri Fabio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Venezia Giuseppe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 03/12/2008 il dott. Alba Paola Puliatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
In esito alle elezioni del 15/16 giugno, i candidati alla carica di Sindaco Fausto Carmelo NIGRELLI e Giuseppe MATTIA sono stati ammessi al turno di ballottaggio, che ha avuto luogo in data 29 e 30 giugno. Il ricorrente ha riportato 5.253 voti di preferenza con una differenza in meno rispetto al candidato risultato eletto di soli 73 voti.
Il ricorrente lamenta l’erroneo annullamento di numerosi voti validi in violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del D. P. reg. 30.8.1960, n. 37 nonché dell’art. 3, 7° comma, della l.r. n. 35 del 15.9.1997 e successive modifiche e integrazioni.
In particolare, afferma che n. 111 voti dichiarati nulli, in quanto le schede riportavano un segno nel riquadro in cui era prestampato il nome e il cognome del ricorrente ma riportavano anche un segno in uno o più simboli relativi alle liste collegate posti sotto, avrebbero dovuto essere invece assegnati in suo favore in applicazione del principio del “favor”, potendosi desumere la volontà dell’elettore e non essendo in presenza di “segni di riconoscimento”, bensì della incolpevole ripetizione - ad opera di persone di basso profilo culturale o di una certa età-, anche al secondo turno, di un modo di esprimere il suffragio già adottato al primo turno elettorale.
Afferma ancora che altre 32 schede annullate nelle varie sezioni, recanti un segno nel rettangolo nel quale era prestampato il nome e cognome del ricorrente e anche il nominativo del medesimo scritto di pugno dall’elettore dentro lo stesso rettangolo, avrebbero dovuto essergli attribuite. In questi casi la massiccia ricorrenza di tale tipo di errore escluderebbe l’intrinseca possibilità che lo stesso possa costituire in modo inoppugnabile “segno di riconoscimento”.
Con ulteriore censura ( motivo sub 2.2) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del D. P. Reg. 30.8.1960 n. 37, nonché dell’art. 3, comma 7, della l.r. 35 del 15.9.1997 e successive modifiche e integrazioni per l’attribuzione erronea al candidato NIGRELLI di 14 voti nelle sezioni 13, 20, 24 e 26, nonostante gli evidenti segni di riconoscimento, puntualmente descritti.
Resistono in giudizio il Comune intimato e i controinteressati, che propongono anche ricorso incidentale.
All’udienza del 3 dicembre 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
- Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, pur prescindendo da altri profili di inammissibilità, legati alla mancanza di elementi di prova idonei a concretizzare quel “principio di prova” che costituisce, anche nel processo elettorale, un ineliminabile presupposto della ammissibilità dell’azione.
Difatti, dall’esame nel merito delle censure, emerge, comunque, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere per il fatto che, per effetto dell’unica censura che il Collegio ritiene “potenzialmente” fondata ( e che occorrerebbe comunque verificare attraverso attività istruttoria), non verrebbe meno un divario di voti in favore del candidato NIGRELLI che ne confermerebbe comunque l’elezione a Sindaco, con conseguente nessun vantaggio per il ricorrente. Il NIGRELLI è stato eletto con un vantaggio di 73 voti per cui l’eventuale accoglimento dell’unica censura (motivo sub 2.2, ove fondata, con conseguente sottrazione di soli 14 voti al controinterssato eletto) non determinerebbe l’elezione del ricorrente.
- Va rilevata l’inammissibilità e infondatezza della censura mossa col primo motivo di ricorso, attraverso il quale il candidato MATTIA mira a recuperare ben 111 voti in proprio favore.
Il ricorrente afferma che le schede recanti crocesegno sul suo nome e cognome prestampato, nonché crocesegno sul simbolo di una o più liste collegate, non dovevano essere annullate, essendo possibile desumere la volontà effettiva dell’elettore, che non era in ogni caso diretta a manifestare “qualcosa di ulteriore” rispetto alla scelta connessa alla votazione e, pertanto, non equivalente ad un segno di riconoscimento.
La censura è, innanzitutto, formulata in modo generico. Il ricorrente afferma che le schede annullate riportavano anche un segno “in uno o più simboli relativi alle liste collegate posti sotto” il suo nome e cognome prestampato, ma non specifica esattamente di quali liste si trattasse, ovvero non descrive minuziosamente le schede in questione.
E’ facile sospettare che il ricorrente abbia solo tentato di immaginare come dovessero essere le schede annullate nelle varie Sezioni, formulando “ mere ipotesi” e non disponendo di certezze o fondate e circostanziate notizie circa le modalità di votazione espresse nelle schede dichiarate nulle.
Sicché la censura mira in realtà a sollecitare un rinnovamento parziale da parte di questo Tribunale dell’esame delle schede annullate, nella speranza di rinvenire schede che presentino le caratteristiche descritte, così generiche da prestarsi al potenziale rinvenimento dell’errore denunciato.
Si è più volte affermato il consolidato principio che il giudizio elettorale non può prestarsi a strumentalizzazioni finalizzate al rifacimento delle operazioni elettorali e per tale ragione si esclude l’ammissibilità di censure generiche, che non descrivano in modo minuzioso la modalità di voto seguita dall’elettore e ritenuta erroneamente valutata dagli organi del procedimento elettorale.
Pertanto,“il riesame delle schede deve essere contenuto nei ristretti limiti di un puntuale e limitato accertamento di specifiche e limitate anomalie, di specifici e limitati errori, di specifiche e limitate illegittimità” ( TAR Sicilia, CT, I sez. 29.11.2005, n. 2199).
In punto di diritto la censura è infondata: la votazione al ballottaggio è evidentemente diretta alla scelta solo del Sindaco, sicché la norma ( art. 3, comma 7, l. r. 35/1997) prevede che l’elettore apponga il segno solo sul nome e cognome prestampato del candidato Sindaco. E’ intuitivo, anche per l’elettore meno acculturato, che al ballottaggio si vota per il Sindaco e, di conseguenza, che la preferenza sulla scheda va rivolta al nominativo del candidato alla carica di Sindaco prescelto, mentre la indicazione delle liste collegate a ciascun nominativo, figurante nella scheda elettorale, non è finalizzata ad alcuna espressione di voto, essendosi conclusa l’elezione del Consiglio comunale al primo turno, ma solo diretta a rammentare all’elettore quale schieramento di forze politiche sostenga quella candidatura a Sindaco.
E’ priva di pregio, secondo il Collegio, la tesi del ricorrente secondo cui la modalità censurata sarebbe stata frutto di incolpevole ripetizione, da parte dell’elettorato meno accorto, di modalità di voto seguite al primo turno. Anche il più “distratto” degli elettori sarà stato partecipe della comunicazione di fatti notori, all’indomani del primo turno elettorale, attraverso i mass media, dell’avvenuta vittoria dell’uno o dell’altro schieramento per quanto concerne l’elezione del Consiglio e della necessità di una ulteriore votazione, al turno di ballottaggio, concentrata solo sulle persone dei candidati alla carica di Sindaco. Sicché, la diversa modalità di voto al turno di ballottaggio appare ovvia e comprensibile per l’uomo medio e di comune cultura, e anche per l’uomo semplice e di “basso profilo culturale” o di una certa età, non confondibile con l’espressione di voto richiesta al primo turno. Anzi l’espressione del voto al turno di ballottaggio si caratterizza per la sua semplicità richiedendo l’apposizione di un croce segno sul solo nominativo del candidato Sindaco. Ogni altra indicazione non può non essere considerata quale segno di riconoscimento.
- Infondata è anche la censura con la quale il ricorrente ritiene erroneamente annullate le schede votate con segno nel rettangolo recante il nominativo prestampato del ricorrente e il medesimo scritto di pugno dall’elettore dentro lo stesso rettangolo. La giurisprudenza è costante nell’affermare che la citata modalità di votazione costituisce segno di riconoscimento, essendo la riscrittura del nome del candidato alla carica di sindaco segno grafico talmente inutile e superfluo da costituire espressione della volontà dell’elettore di farsi riconoscere ( C. G. A., 15.2.2005, n. 73).
- In conclusione, il ricorso principale è inammissibile per difetto di interesse.
- Ne consegue, l’inammissibilità del ricorso incidentale spiegato dai controinteressati.
- Va estromesso dal presente giudizio l’Ufficio Centrale Elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Piazza Armerina, che è solo organo straordinario a carattere temporaneo nominato per le operazioni elettorali ( C. G. A. 11.2.2000 n. 10 e C.d.S., V sez., n. 6185 del 16.10.2006), nonché l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie locali, al quale non si imputano né gli atti impugnati né gli effetti di essi.
- Le spese di giudizio si compensano tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez.2) così decide:
1. Dichiara inammissibile, per le ragioni di cui in motivazione, il ricorso introduttivo del giudizio;
2. Estromette dal presente giudizio l’Ufficio Centrale Elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Piazza Armerina e l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie locali.
Compensa le spese processuali fra le parti costituite.
Manda alla Segreteria di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza al Sindaco di Piazza Armerina ed al Prefetto della Provincia di Enna
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 03/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Italo Vitellio, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Alba Paola Puliatti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
http://robertpalermo.blogspot.com

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